Moratoria dei debiti bancari: Chi può usufruirne??? Anche misure per la mitigazione del rishio tassi?
Ciao oggi rispondo ad alcune domande che mi vengono rivolte sulla moratoria sui debiti per le imprese .
Ecco due quesiti ricevuti per email :
Domanda n. 1)
“sono a chiederti se mi puoi indicare se una azienda che ha già usufruito della moratoria ed ha finito il periodo di interruzione a novembre 2010 può riprovare a richiedere la sospensione del debito “
Come ben specificato nella “Nota per la stampa “ che si trova nel sito dell ‘ABI , uno degli obiettivi del nuovo accordo è quello di consentire alle imprese che hanno beneficiato della sospensione della quota capitale delle rate dimutuo, di riprendere l’ammortamento del proprio finanziamento con una rata più sostenibile,spalmando il debito residuo su un orizzonte temporale più lungo.
In questo caso si parla di allungamento e non sospensione .
Quindi come ben specificato dall’ABI “
- Le domande di allungamento possono essere presentate solo per i finanziamenti sospesi ai sensi dell’Avviso Comune, e non oltre sei mesi dalla fine del periodo di sospensione. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l’operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011.
- Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari
Naturalmente l’impresa deve rispettare alcuni parametri quali:
Aver pagato con regolarità gli interessi nel periodo di sospensione e, se del caso, al termine del periodo di sospensione ha ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del mutuo.
Se alla data di presentazione della domanda di allungamento, non ha posizioni classificate come “sofferenze” o “partite incagliate” o “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinate da oltre 180 giorni” o procedure esecutive in corso (cioè impresa in bonis)
Domanda n. 2)
Mi hanno detto che ci sono misure per la copertura del rischio del tasso sui finanziamenti .Ti risulta?
Sempre come specificato dall ‘ABI , l’Accordo prevede anche che le banche possano mettere a disposizione delle imprese, che lo richiedono, specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l’allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Tali strumenti di gestione del tasso devono avere esclusivamente finalità di copertura del rischio di tasso ed essere strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione, secondo quanto specificato nella scheda allegata all’Accordo.
Come invece specificato nel sito http://www.governo.it due sono le tipologie di strumenti di gestione del rischio di tasso che le banche possono mettere a disposizione delle imprese :
- il primo converte il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso
- il secondo fissa un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile su un determinato finanziamento .
Fonte: ( www.abi.it– www.governo.it )
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