Qualche anno fa quando si cominciava a parlare di Basilea 2 si sperava che il ruolo delle garanzie personali
dell’imprenditore o di terzi persone fisiche avrebbero dovuto essere considerate sempre più marginali, privilegiando un rafforzamento dell’impresa stessa che non avrebbre avuto altro che da operare una ricapitalizzazione ed un’ottimizzazione della gestione finanziaria per potere ottenere credito a costi contenuti.
“Si sperava inoltre in un mercato dei finanziamenti sempre più alla ricerca di una finanza innovativa, creativa e alternativa al finanziamento bancario classico. ”
Ora invece con questi chiari di luna col credit crunch che si è creato negli ultimi mesi , senza garanzia non si ottiene proprio un bel niente.
Non si finirà mai di parlare di Basilea 2 ?
Non si finirà mai di discutere sulla necessità di migliorare la trasparenza dell’apparato contabile delle PMI, sulla richiesta di aumento della competitività e dei risultati economici e sulla necessità di migliorare i rapporti tra mezzi di terzi / mezzi propri.
Infatti in Italia, il rapporto mezzi di terzi / mezzi propri risulta essere superiore alla media europea, e vede un indebitamento bancario a breve termine delle imprese di gran lunga prevalente rispetto a quello di medio e lungo periodo.
Tra tante discussioni ed interventi autorevoli, è necessario discutere in maniera approfondita del ruolo preponderante, per non dire, vitale, che continuano ad avere le garanzie con Basilea 2.
Le fideiussioni L’attuale panorama di finanziamenti / prestiti alle PMI da parte degli istituti bancari vede l’utilizzo dello strumento della fideiussione. Il libro IV, titolo III, capo XII del codice civile prevede che il fideiussore è colui che obbligandosi verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.).
Ad oggi, in buona parte dei prestiti bancari è prevista la fideiussione dell’imprenditore o di altre persone fisiche, le quali si assumono solidalmente la responsabilità di garante, mettendo a disposizione del finanziatore il loro patrimonio personale extraziendale. Di fatto, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito (art. 1944 c.c.). Con i parametri imposti da Basilea 2, la fideiussione sembra “non avere influsso sulla quantità di patrimonio assorbito dai prestiti da essa garantiti, in quanto generalmente i fideiussori non sono in possesso di alcun tipo di rating, che non può quindi migliorare il profilo di rischio dell’impresa debitrice”. La banca al momento dell’analisi se erogare o meno credito non guarda solo alle garanzie personali del fideiussore, ma verificherà che l’impresa abbia i requisiti necessari (punteggio di rating) per l’accensione del credito.
Con queste premesse si comprende bene che il fideiussore non è in grado con le proprie garanzie personali di modificare il punteggio di rating dell’impresa e pertanto si potrebbe ritenere che questo strumento non avrà successo nella richiesta di credito futura .
Il pegno su titoli
Un primo strumento di garanzia risulta essere il pegno su titoli di proprietà del garante ovvero la ricchezza personale mobiliare (art. 2014 c.c.), che comunque ha la caratteristica che non sempre è applicabile nella realtà dei fatti da chi richiede un finanziamento.
L’ipoteca
L’ipoteca (art. 2808 e ss. c.c.) ha influsso diretto sulla determinazione del punteggio di rating di un’impresa e pertanto è importante anche nell’ottica di Basilea II. Nel momento in cui l’impresa accende un prestito a lunga durata (ad esempio un mutuo), si espone verso la banca, offrendo garanzia patrimoniale su uno o più immobili di sua proprietà. Con Basilea II, questo istituto giuridico continua indirettamente a svolgere la propria funzione in quanto, incidendo direttamente sulla situazione patrimoniale dell’impresa, sarà uno dei parametri di valutazione del rating. L’ipoteca, però, propone una serie di svantaggi: in primo luogo si basa su regole e concetti ben definiti e difficilmente flessibili, in secondo luogo, data la sua rigidità, i costi elevati risultano essere una componente onerosa per l’impresa.
Confidi
Un’altra garanzia è quella offerta dal circuito dei Confidi. I Confidi mettono a disposizione un patrimonio che viene impiegato per garantire i propri soci / clienti quando questi non sono capaci di ottenere crediti sufficienti dal sistema bancario.
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ciao Patrizio Gatti
Fonti: Presi alcuni spunti da “Roberto Ruozi e Claudio Zara, Il futuro del credito alle imprese, ed. Egea, Milano, 2003” “ABI, l’impatto di Basilea II sull’attività dei Confidi, in Bancaria n° 9, 2002.”
7 Comments
Gian Piero Turletti
In effetti, credo sia molto appropriata l’indicazione di alcuni specialisti dell’esistenza non tanto di “una “Basilea 2”, ma di più Basilea 2.
Sotto questo profilo, si sottolinea che l’insieme dei pricipi, di cui agli accordi di Basilea, certo enfatizzano l’aspetto del rating, ma non danno indicazioni tassative, imperative, sulle relative modalità di calcolo e, sopratutto, non sanciscono l’imperatività vincolante di un unico metodo.
Non è un caso che diversi software ad hoc possano addivenire a punteggi diversificati, pur in presenza della stessa azienda sottoposta ad analisi.
Per la verità, si deve peraltro ricordare che il “peso” di un elemento come quello rappresentato dalle garanzie è anch’esso stato, e continua ad essere, diverso da istituto ad istituto, sicchè, ad esempio, vi sono addirittura istituti che non accettano a priori una garanzia di tipo consortile, ed altri che invece lavorano abitalmente con i consorzi.
C’è quindi da pensare che solo fino ad un certo punto Basilea 2 sia intervenuta a modificare le modalità di concessione del credito, anche perchè, comunque, tecniche di valutazione del rating aziendale e suo utilizzo a fini creditizi erano usati già prima di Basilea 2.
Va da sè che solitamente, come tradizione consolidata, le banche preferiscano comunque garanzie cosidette reali, quali le ipoteche, a quelle personali, ad esempio rappresentate da fideiussioni e consorzi.
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