Le Banche sembrano avere il coltello dalla parte del manico e fanno dunque il bello e cattivo tempo .
Ritorno sulla Commissione di massimo scoperto che secondo quanto stabilito dalla legge 2 del 28.01.2009 è applicabile dalle banche in alcuni casi.
Ma tu pensavi di risparmiare tutta la commissione ? Era troppo bello vero?
Infatti non poteva il sistema Bancario darti questo pensiero e quindi ecco che un po’ tutte le banche hanno creato tipologie di spesa diverse , anche se per alcuni ciò comporterà comunque un risparmio .
Prendiamo alcuni esempi riassunti ma reali e dimostrabili ,prendendo una parte di testo che è stato scritto in comunicazioni di Istituti di Credito per la “Proposta di modifica unilaterale di contratto di conto corrente” :
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a) In caso di utilizzi per valuta oltre il limite dell’affidamento concesso (sconfinamenti) è dovuta una spesa trimestrale che va da 25 € a 100 € a seconda dell’importo utilizzato
b) Addebito commissione sull’affidamento, che è data da una percentuale per l’importo affidato -questa commissione viene applicata in misura proporzionale al periodo in cui la somma affidata è disponibile nonché alla stessa somma , indipendentemente dall’utilizzo .Nel caso di di sponibilità dei fondi per un numero di giorni inferiori al periodo di riferimento l’addebito della commissione sarà ridotto proporzionalmente.
c) Commissione per scoperto di conto nella misura di 2 euro per ogni giorno in cui sul conto si è determinato un saldo debitore e per ogni 1000 euro di saldo debitore (o frazione) – L’importo massimo addebitabile per trimestre è di 100 euro .
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BENE !!! Ora non è il caso di fare una carellata di commissioni scritte sulle varie proposte di modifica unilaterale di contratto di conto corrente che ci vengono inviate dagli Istituti Bancari a norma dell’art.118 del Dlgs 385/93 (Testo Unico Bancario)
Ma ti volevo ricordare che su ogni comunicazione la Banca in sostanza ti dice che se non ti sta bene quanto da loro deciso puoi recedere dal contratto e precisamente “ Entro 60 giorni dal ricevimento della presente proposta di modifica unilaterale del contratto , il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese di chiusura ……………. Trascorso tale termine le modifiche si intendono approvate.”
Matrong> tu potresti inviare una dicitura del genere ai tuoi clienti o almeno hai o avresti la potenza per farlo???
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Ciao Patrizio Gatti
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Diciamocela tutta.
Le banche, ancora una volta, stanno cercando di fare le furbe,cercando di far rientrare dalla finestra quello che la legge ha fatto uscire dalla porta.
Cosa fare, dunque?
Una disamina non superficilae della questione, mi porta ad osservare quanto segue.
Evidentemente, è scomparsa la dicitura di commissione di massimo scoperto,la quale viene sostituita da altre.
Ma questo è sufficiente per la legittitmità delle relative clausole?
A ben vedere, no.
Sopratutto la giurisprudenza tende ad interpretare norme di legge e clausole contrattuali, secondo principi cosiddetti di “sostanzialità”.
Questo significa che, pur in assenza di un’espressa dicitura nominalistica, relativa a clausole contrattuali e relativi contenuti, quando, di fatto, una clausola svolge una determinata funzione, nel caso di specie rappresentata dalla clausola di massimo scoperto, evidentemente la stessa si appalesa come illegittima, se ed in quanto applicata al di fuori dei casi legalmente consentiti.
Cosa può fare, quindi, il destinatario di una comunicazione bancaria di tal genere?
Può appunto scrivere, a sua volta, alla banca, facendo presente il predetto rilievo, e cioè che: le clausole di riferimento della comunicazione bancaria, rappresentano una sostanziale riutilizzazione di clausole, riconducibili alla commissione di massimo scoperto, al di fuori del’utilizzo legalmente consentito, e recentemente disciplinato per legge.
Conseguentemente, dette clausole sono da considerrsi nulle, e prive di qualisasi efficacia sotto il profilo giuridico.
Ne consegue che, pur in assenza di una specifica comunicazione, da parte del cliente destinatario della missiva, rimane in vigore il contratto in essere, ma tali clausole sono da considerarsi come inesistenti.
Diversamente, cioè in caso di opposizione da parte della banca, ci si riserva di adire le competenti sedi legali.
Ho consigliato questa linea di condotta già in taluni casi (missive di questo genere stanno dilagando, in questi giorni), ed il risultato?
Le banche coinvolte dai casi personalmente esaminati, hanno risposto dichiarando che, allora, era da considerare in essere il precedente contratto, ma senza le intervenute proposte di modifica…guaarda caso…..
Cosa vuol dire?
Ebbene, pre chi sa leggere anche il dietro le quinte di tali istituzioni, significa che la cosa, evidentemente, è stata sottoposta ai competenti uffici legali, i quali…evidentemente non hanno avuto un’opinione diversa, da quella esposta nel presente intervento.
ho sentito dire che le commissioni x bonifici x affitti li paga il proprietario, è vero?
ciao Silvia , grazie per il commento, per la tua domanda non saprei al momento cosa dirti anche perchè è fuori dalla mia competenza . eventualmente se trovo qualcosa di utile in materia di scrivo alla tua e mail
ciao Patrizio
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Resto dell’idea che il “pastrocchio” è opera del legislatore, laddove ha previsto che le nuove commissioni di affidamento possono essere applicate INDIPENDENTEMENTE dall’utilizzo del fido e quindi non rilevano ai fini della determinazione del TAEG e dell’eventuale usura. L’art.2-bis è quindi in deciso contrasto con l’art.644 c.p. novellato dalla Legge 108/96, che non faceva alcuna distinzione tra le diverse tipologie di commissioni (si considerano tutte per il calcolo del TAEG).
ciao Massimiliano , le banche ringraziano proprio per il fatto che la nuova commissione come dici tu “può essere applicata INDIPENDENTEMENTE dall’utilizzo del fido”
Ciao grazie per il tuo commento
Patrizio
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