Anche se in questo blog si tratta principalmente materia aziendale e rapporto banca impresa , non possiamo non trattare un argomento così importante .La Moratoria dei debiti sui mutui per i Privati.
Abbiamo già scritto su questo argomento in un articolo precedente, oggi vorrei riprenderlo ed entrare più nel tecnico per rispondere anche ad una domanda posta dal nostro lettore e amico Mauro ,che troviamo spesso anche in Facebook , il quale tramite e-mail ci chiede:
“Ma è proprio vero che le moratorie dei mutui o finanziamenti sono solo dedite ai soli dipendenti o ex dipendenti? ”
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Proviamo a fare una panoramica generale :
Sappiamo che il Piano famiglie prevede la sospensione del pagamento delle rate per un periodo di 12 mesi e che si rivolge principalmente a tutte le famiglie disagiate, a chi ha perso il lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato e a chi è in cassa integrazione.
Sappiamo inoltre che l’ intervento avrebbe dovuto essere già operativo da gennaio, in realtà adesso risulta essere slittato a febbraio, ma poco sappiamo su come avviene tecnicamente, come si fa a presentare domanda e soprattutto come si fa a recuperare le rate non versate durante la sospensione. Cerchiamo di chiarire questi importanti aspetti.
La richiesta di sospensione può essere presentata dal mutuatario e, in caso di mutuo contestato, da tutti i contestatari presso la propria banca, se ha aderito all’ iniziativa, a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011.
Gli eventi che consentono la presentazione della domanda sono la perdita dell’occupazione, la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l’ingresso nella cassa integrazione (es. lettera di licenziamento, certificato di morte, documentazione comprovante l’ultimo reddito imponibile dichiarato degli intestatari del mutuo). Tali eventi sfavorevoli devono essersi verificati tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.
La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente; comunica l’eventuale diniego alla domanda entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
· sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
· sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota
capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo.
In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
E’ possibile scaricare il modulo di richiesta direttamente dal sito ufficiale dell’ Abi al quale va allegata la documentazione e le certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta
Fonte (www.abi.it )
Per scaricare direttamente dal sito dell’ABI il documento tecnico CLICCA QUI
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A cura di Dott.ssa Alessandra Gervasi Ufficio Finanziamenti Plan Consulting
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3 Comments
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Gian Piero Turletti
Spesso un istituto è più facilmente comprensibile, nelle sue criticità e nei suoi limiti, da quello che non prevede, piuttosto che da quello che prevede.
In particolare, a me pare che un limite significativo sia quello riguardante le dinamiche lavorative: chi perde un lavoro è interessato dal provvedimento, ma pare che chi abbia avuto solo lavori occasionali ed estemporanei sia escluso.
Ora, se per un verso è indubbio che chi perda il lavoro si trovi in situazione di difficoltà, per altro verso mi pare ancora più grave la situazione di chi abbia avuto solo occasioni di lavoro estemporaneo.
Morale della storia: pare, ancora una volta, che chi si trovi in situazione di maggior difficoltà, venga escluso.
Ristorante Agriturismo Avellino
I miei + sentiti complimenti questo è d’avvero un ottimo blog.